giovedì 24 marzo 2011

Negli art. 13 e 14 della legge N. 66 del 15 febbraio 1996 le deroghe al c.p.p. che aprono le porte all'inversione dell'onere della prova

Alla fine dell'incidente probatorio la verità emersa sarà considerata prova processuale oggettiva, al pari di referti, perizie, tabulati telefonici, fotografie, ecc...

http://www.ilfemminismo.it/LEGGE_66_-_15_febbraio_1996.pdf


Art. 13
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma
1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale
il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione
della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".
2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".

Art. 14
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis".
2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza
di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione
dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle
parti".
* * *
L'INCIDENTE PROBATORIO, NELL'AMBITO DI UN DIBATTIMENTO, ASSURGE QUINDI A PROVA. Spesso si tratta dell'unica prova esistente. In assenza di altre prove valide a confutare questa, essa potrà quindi essere sufficiente per comminare una condanna.

Nella legge non è scritto "inversione dell'onere della prova" (sarebbe stato incostituzionale) ma sono previste deroghe alle normali procedure previste dal c.p.p. che, nella sostanza, comportano esattamente questo. Ne sono ben consapevoli le femministe che, nei brani riportati, lo affermano senza ombra di dubbio.

Su Liberazione del 20 luglio 2007, in prima pagina, articolo “Se un sindaco di sinistra sta con gli stupratori”, Angela Azzaro scrive”
“Il movimento delle donne si è battuto contro questo clima, ha ottenuto importanti cambiamenti, registrati dalla legge sulla violenza sessuale che stabilisce, tra gli altri punti, l’inversione dell’onere della prova: gli accusati devono dimostrare la loro innocenza e non viceversa.”










[Fonte http://www.ilfemminismo.it/the_archives/negli-art-13-e-14-della-legge-n-66-del-15-febbraio-1996-le-deroghe-al-c-p-p-che-aprono-le-porte-allinversione-dellonere-della-prova/]

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